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Mobility and Transport

Regola riguardante il ritorno del veicolo applicabile a decorrere dal 21 febbraio 2022

Domande e risposte

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: il presente documento è stato preparato dai servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione.

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1055

Norma applicabile: "al fine di soddisfare il requisito [di avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro] di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro di stabilimento un'impresa organizza (...) l'attività del suo parco veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell'impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a uno dei centri di attività di tale Stato membro almeno entro otto settimane dalla partenza" (articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009).

I. Sulla sostanza della regola

II. Calendario

III. Attuazione e controllo