Domande e risposte
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: il presente documento è stato preparato dai servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1055
Norma applicabile: "al fine di soddisfare il requisito [di avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro] di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro di stabilimento un'impresa organizza (...) l'attività del suo parco veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell'impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a uno dei centri di attività di tale Stato membro almeno entro otto settimane dalla partenza" (articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009).
Questa regola si applica a:
- i veicoli a motore o le combinazioni di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento e che sono a disposizione dei trasportatori di merci su strada ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e in quanto tali sono immatricolati o messi in circolazione e autorizzati ad essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa;
- i veicoli a motore costruiti ed equipaggiati in modo da essere idonei al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente, e destinati a tale scopo, se utilizzati per il trasporto internazionale di passeggeri dietro pagamento.
Tuttavia, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, tale norma non si applica alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante:
- nel caso di trasportatori di merci su strada, veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
- veicoli utilizzati dalle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di passeggeri su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di passeggeri su strada come attività principale(1);
- veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h.
(1) Ai sensi del regolamento, qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e non sia connesso a un'attività professionale, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali.
Il veicolo dovrebbe tornare a uno dei centri di attività nello Stato membro di stabilimento dell'impresa che dispone del veicolo.
Lo Stato membro di stabilimento è lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa, indipendentemente dal fatto che il suo gestore dei trasporti sia originario di un altro paese (articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009). L'articolo 5 del regolamento stabilisce i criteri in base ai quali i trasportatori su strada devono avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro. È anche lo Stato membro che ha concesso all'impresa l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Il requisito non è soddisfatto se il veicolo ritorna a una o più succursali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento.
Il veicolo può tornare ogni volta allo stesso centro di attività o a un altro centro di attività nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa.
Il regolamento non specifica la durata del rientro del veicolo, che può pertanto essere di breve durata a condizione che siano rispettate le norme sul tempo di guida di cui al regolamento (CE) n. 561/2006.
Come spiegato al considerando 8 del regolamento (UE) 2020/1055, gli operatori che pianificano il rientro possono cercare di combinarlo con alcune attività da svolgere, quali la manutenzione del veicolo, il controllo tecnico o l'operazione di trasporto che termina nello Stato membro di stabilimento, al fine di ottimizzare le operazioni.
Inoltre, l’obbligo di ritorno nello Stato membro di stabilimento non dovrebbe, tuttavia, richiedere che uno specifico numero di operazioni si svolgano nello Stato membro di stabilimento o limitare altrimenti la possibilità dei trasportatori di fornire servizi in tutto il mercato interno. Il ciclo di tali ritorni dovrebbe essere preferibilmente sincronizzato con l'obbligo, per l'impresa di trasporto di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, di organizzare le proprie operazioni in modo da consentire al conducente di tornare a casa almeno ogni quattro settimane, in modo che entrambi gli obblighi possano essere adempiuti con il ritorno del conducente insieme al veicolo almeno ogni due cicli di quattro settimane.
Il regolamento non specifica le modalità di ritorno del veicolo. Può quindi fare ritorno con qualsiasi altro mezzo di trasporto, come il treno, il traghetto o la bisarca, anche per una parte del viaggio.
Il veicolo dovrebbe ritornare in una delle sedi operative dell'impresa nel suo Stato membro di stabilimento almeno entro otto settimane dalla partenza da tale Stato membro.
Secondo le norme dell'UE sul calcolo dei periodi, delle date e dei termini, il periodo complessivo di 8 settimane indicato inizia alle ore 00:00 del giorno successivo all'uscita del veicolo dallo Stato membro di stabilimento e termina alla fine dello stesso giorno dell'ottava settimana successiva(1). Il veicolo dovrebbe pertanto tornare a tale centro di attività o a qualsiasi altra sede operativa dell'impresa nel suo Stato membro di stabilimento, al più tardi alle ore 23.59 dello stesso giorno della settimana 8 settimane più tardi.
Ad esempio, se il veicolo lascia lo Stato membro di stabilimento in un momento qualsiasi di martedì 29 marzo 2022, dovrebbe tornare a qualsiasi centro di attività dell'impresa nel suo Stato membro di stabilimento al più tardi entro la fine (ore 23.59) di mercoledì 25 maggio 2022.
(1)Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini
Secondo le norme dell'UE sul calcolo dei periodi di tempo, delle date e dei termini(1), se l'ultimo giorno di un periodo espresso in settimane è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il termine finisce allo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. Dato che l'obbligo riguarda il rientro del veicolo nello Stato membro di stabilimento, sono rilevanti solo i giorni festivi in tale Stato membro.
Di conseguenza, se il veicolo lascia il centro di attività in un momento qualsiasi di venerdì 25 marzo 2022, il periodo di 8 settimane terminerebbe sabato 21 maggio 2022. Tuttavia, poiché l'ultimo giorno di tale periodo è un sabato, si considera che il periodo termina alle ore 23.59 del giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 23 maggio 2022.
(1)Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini
Le autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilita l'impresa di trasporto sono tenute a effettuare i controlli necessari per verificare e monitorare il rispetto del requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009; anche le autorità competenti degli altri Stati membri in cui i veicoli sono attivi dovrebbero verificare il rispetto di tale requisito. A tal fine, possono utilizzare tutti i mezzi proporzionati ed efficaci per verificare il rispetto dell'obbligo. Le imprese di trasporto sono tenute a dimostrare chiaramente che i veicoli di cui dispongono ritornano in uno dei centri di attività nel loro Stato membro di stabilimento almeno entro otto settimane dalla partenza dallo Stato membro. Dovrebbero poter utilizzare qualsiasi tipo di prova per dimostrare la conformità a tale requisito. In caso di controllo su strada, l'impresa dovrebbe sempre avere la possibilità di dimostrare il rispetto dell'obbligo in una fase successiva mediante documenti e prove disponibili nei locali dell'impresa. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di trasporto devono cooperare con qualsiasi altra autorità attraverso il sistema di informazione del mercato interno, come indicato alla domanda 9. La valutazione completa di tali prove è effettuata dalle autorità predisposte ai controlli dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, sotto il controllo delle autorità giudiziarie competenti.
In pratica, le imprese possono presentare, su richiesta delle autorità, qualsiasi documento indicante l'ubicazione del veicolo nel luogo di stabilimento nelle ultime 8 settimane e/o ogni 8 settimane. Tali documenti possono essere, ad esempio, le registrazioni del tachigrafo o i registri di servizio dei conducenti o le lettere di vettura.
I dati del tachigrafo possono essere utilizzati per dimostrare che un determinato veicolo è ritornato nelle 8 settimane precedenti nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa del veicolo. Per i veicoli muniti di tachigrafo intelligente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014, i dati del tachigrafo possono essere ulteriormente utilizzati per dimostrare che il veicolo è tornato a uno dei centri operativi dell'impresa in tale Stato membro. Il controllo dei tachigrafi può avvenire durante i controlli su strada o nei locali dell'impresa ed è un modo affidabile ed efficace per dimostrare il rispetto della norma sul rientro del veicolo.
In caso di controllo su strada, l'impresa dovrebbe sempre avere la possibilità di dimostrare il rispetto dell'obbligo in una fase successiva mediante documenti e prove disponibili nei locali dell'impresa.
Quando i dati disponibili nel veicolo o messi a disposizione dal conducente non sono sufficienti a certificare la conformità alle disposizioni della regola del ritorno del veicolo, ai fini del controllo della conformità all'obbligo di rientro del veicolo si dovrebbe ricorrere alla cooperazione fra l'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'impresa è attiva e le autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita.
In effetti, le autorità competenti degli Stati membri hanno l'obbligo, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, di cooperare strettamente e di prestarsi rapidamente assistenza reciproca e trasmettere qualsiasi altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione di tale regolamento. Le autorità competenti di uno Stato membro devono in particolare rispondere alle richieste di informazioni di tutte le autorità competenti di altri Stati membri ed effettuare controlli, ispezioni e indagini sul rispetto, da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio, dell'obbligo di una sede effettiva e stabile in uno Stato membro, anche per quanto riguarda il rientro del veicolo.
La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri sono attuate attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.