Domande e risposte
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: il presente documento è stato preparato dai servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Un trasportatore per conto terzi che è titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se è cittadino di un paese terzo, è in possesso di un attestato di conducente, è autorizzato a iniziare a effettuare operazioni di cabotaggio in uno Stato membro solo se ha precedentemente effettuato un trasporto internazionale, ossia un trasporto transfrontaliero. Tale trasporto può avere origine in un altro Stato membro o in un paese terzo.
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Tutte le merci trasportate nel corso del trasporto in entrata che precede i trasporti di cabotaggio devono essere state consegnate per iniziare a effettuare tali trasporti di cabotaggio. Nel caso in cui il trasporto in entrata consista in più spedizioni, il cabotaggio può iniziare solo dopo la consegna di tutte le spedizioni. La precedente operazione internazionale con carico deve pertanto essere completamente scaricata per consentire operazioni di cabotaggio nello Stato membro ospitante.
Il cabotaggio può avere inizio immediatamente dopo l'ultimo scarico delle merci trasportate nel trasporto internazionale, compreso il giorno dello scarico.
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Quando nell'ambito di un contratto di trasporto (come una lettera di vettura) sono trasportati da uno Stato membro all'altro contenitori, palette o imballaggi vuoti, il trasporto dovrebbe essere considerato un trasporto di merci su strada per conto terzi che effettua un trasporto internazionale. Infatti, in tali casi, il trasporto dei contenitori, delle palette o degli imballaggi vuoti costituisce l'oggetto o parte integrante del contratto di trasporto.
Reciprocamente, quando contenitori, palette o imballaggi vuoti non sono trasportati nell'ambito di un contratto di trasporto, il trasporto non dovrebbe, in linea di principio, essere considerato un trasporto di merci su strada per conto terzi. Tuttavia, se tali contenitori, palette o imballaggi vuoti sono di proprietà del trasportatore e se il trasporto internazionale soddisfa le condizioni per il trasporto per conto proprio di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1072/2009, il trasporto dovrebbe essere considerato un trasporto internazionale in entrata e il trasportatore è autorizzato a effettuare trasporti di cabotaggio successivi a tale trasporto internazionale.
Articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 2 bis
Al massimo possono essere effettuati fino a 3 trasporti di cabotaggio a seguito di un trasporto internazionale. In linea di principio, un trasporto di cabotaggio può comportare più punti di carico, più punti di scarico o anche più punti di carico e di scarico.
Gli Stati membri possono tuttavia limitare il numero di punti di carico e/o di scarico in un trasporto di cabotaggio escludendo le operazioni con punti di carico e scarico multipli, in modo da garantire il rispetto delle restrizioni temporali e del numero di operazioni imposte sul cabotaggio a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009(1).
Le misure di attuazione degli Stati membri devono rispettare il principio di proporzionalità. Consentire ai trasportatori non residenti di effettuare trasporti di cabotaggio con un numero illimitato di punti di carico e scarico potrebbe svuotare di significato le limitazioni al numero massimo di trasporti di cabotaggio e contrastare la natura temporanea del cabotaggio consentita dal regolamento (CE) n. 1072/2009. Allo stesso tempo, la fissazione di limitazioni eccessivamente restrittive del numero di punti di carico e scarico, anche in funzione del numero di lettere di vettura consentite per un singolo trasporto di cabotaggio, potrebbe andare al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito da tale regolamento in materia di cabotaggio(2).
Le misure attuate dagli Stati membri possono variare al riguardo e le norme nazionali precise dovrebbero sempre essere verificate. In ogni caso, la definizione di trasporto di cabotaggio deve garantire che la sua natura temporanea sia preservata in ogni momento.
(1), (2)Sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, causa C-541/16 – Commissione/Regno di Danimarca, paragrafi 49-61.
Articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 2 bis
Un trasporto di cabotaggio può comprendere una o più lettere di vettura(1).
Le misure attuate dagli Stati membri possono variare al riguardo e le norme nazionali precise dovrebbero essere verificate. In ogni caso, la definizione di trasporto di cabotaggio deve garantire che la sua natura temporanea sia preservata in ogni momento.
In questo contesto, occorre notare che consentire ai trasportatori non residenti di effettuare trasporti di cabotaggio con un numero eccessivo di lettere di vettura potrebbe svuotare di significato le limitazioni al numero massimo di trasporti di cabotaggio e contrastare la natura temporanea del cabotaggio consentita dal regolamento (CE) n. 1072/2009(2).
(1), (2)Sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, causa C-541/16 – Commissione/Regno di Danimarca, paragrafi 49-61.
Articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 2 bis
Se i contenitori, le palette o gli imballaggi vuoti sono trasportati temporaneamente in uno Stato membro ospitante, conformemente al regolamento (CE) n. 1072/2009, nell'ambito di un contratto di trasporto (come una lettera di vettura), il trasporto dovrebbe essere considerato un trasporto di cabotaggio. Infatti, in tali casi, il trasporto dei contenitori, delle palette o degli imballaggi vuoti costituisce l'oggetto o parte integrante del contratto di trasporto.
Quando i contenitori, le palette o gli imballaggi vuoti sono trasportati senza la copertura di una lettera di vettura, il trasporto non dovrebbe, in linea di principio, essere considerato un trasporto di merci su strada per conto terzi. In tale contesto, la nozione di "trasporti di cabotaggio" è definita all'articolo 2, paragrafo 6, ai fini del regolamento (CE) n. 1072/2009, come "trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante". Ne consegue che quando i contenitori, le palette o gli imballaggi vuoti di proprietà del vettore sono trasportati senza la copertura di una lettera di vettura o di qualsiasi altro contratto di trasporto, tale trasporto non dovrebbe costituire un trasporto di cabotaggio.
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, e articolo 8, paragrafo 2 bis
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009, ai fini di tale regolamento, per "veicolo" si intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati il cui veicolo a motore sia almeno immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.
Il veicolo a motore dovrebbe essere sempre quello preso in considerazione ai fini del trasporto di cabotaggio, anche nel caso di una combinazione di veicoli accoppiati. I trasporti di cabotaggio possono essere effettuati solo con il veicolo a motore che ha effettuato il trasporto internazionale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento. Per poter effettuare trasporti di cabotaggio, tale veicolo a motore avrebbe dovuto pertanto essere coinvolto nella consegna di merci nell'ambito di un trasporto internazionale in entrata. Tuttavia, tali trasporti di cabotaggio possono essere effettuati con un altro rimorchio.
Al veicolo a motore che effettua trasporti di cabotaggio è fatto divieto di effettuare trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro entro 4 giorni dalla fine del trasporto di cabotaggio in tale Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 bis.
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Il termine "giorni", ai sensi del regolamento, si riferisce ai giorni di calendario e non solo a un periodo di 24 ore. Pertanto, il periodo complessivo di 7 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, decorre dalle ore 00:00 del giorno successivo all'esecuzione del trasporto internazionale in entrata. Di conseguenza, il trasporto di cabotaggio deve concludersi al più tardi alle ore 23:59 del settimo giorno.
In pratica, ciò significa che, se il trasporto internazionale in entrata è effettuato in un qualsiasi momento in un determinato lunedì, i trasporti di cabotaggio devono terminare alla fine del lunedì successivo.
Poiché i giorni di calendario sono quelli presi in considerazione, negli Stati membri in cui il periodo comprende giorni festivi o giorni in cui il traffico è limitato o vietato, la possibilità di effettuare trasporti di cabotaggio può, in pratica, essere più limitata nel tempo (cfr. tuttavia la domanda 11 sul modo in cui si tiene conto dei giorni festivi).
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Se il trasporto internazionale in entrata comporta più operazioni di scarico, l'esecuzione del trasporto internazionale in entrata si riferisce all'ultima operazione di scarico. La norma dovrebbe essere identica per la fine dei trasporti di cabotaggio: l'ultima operazione di scarico nel corso dell'ultimo trasporto di cabotaggio deve aver luogo al più tardi alle ore 23:59 del settimo giorno successivo al giorno dell'ultima operazione di scarico del trasporto internazionale in entrata.
Articolo 8, paragrafo 2 bis
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 bis, un trasportatore non è autorizzato a effettuare trasporti di cabotaggio, con lo stesso veicolo, nello stesso Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine del suo trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione. Scopo di questa disposizione è evitare che i trasporti internazionali consecutivi consentano ai trasportatori di effettuare trasporti di cabotaggio in modo da creare un'attività permanente o continua. Di conseguenza, la presente disposizione non pregiudica il diritto di effettuare tre trasporti di cabotaggio consecutivi nello Stato membro ospitante nei sette giorni successivi a un trasporto internazionale in entrata, a condizione che siano trascorsi quattro giorni dall'ultimo scarico nel precedente periodo di trasporti di cabotaggio effettuati in tale Stato membro.
Il periodo di incompatibilità di 4 giorni si applica ogni volta che un trasporto di cabotaggio è completato e il veicolo lascia lo Stato membro ospitante, indipendentemente dal fatto che siano stati effettuati solo uno o più trasporti di cabotaggio prima che il veicolo lasci lo Stato membro in questione. Ne consegue che il periodo di incompatibilità inizia ad applicarsi individualmente per ciascuno Stato membro in cui ha avuto luogo il cabotaggio, anche se in tale Stato membro è stato effettuato un solo trasporto di cabotaggio.
Durante questo periodo di incompatibilità è tuttavia possibile effettuare trasporti di cabotaggio in un altro Stato membro. È inoltre possibile per un trasportatore effettuare una o più operazioni transfrontaliere da o verso lo Stato membro in cui ha avuto luogo il cabotaggio (rispettivamente da o verso un altro Stato membro o un paese terzo) nei 4 giorni precedenti, o transitare o soggiornare nello Stato membro in cui il cabotaggio ha avuto luogo senza effettuare trasporti di cabotaggio.
In pratica, se un trasportatore effettua un trasporto di cabotaggio nello Stato membro A a seguito di un trasporto internazionale, effettua successivamente un altro trasporto di cabotaggio nello Stato membro B, non può effettuare un trasporto di cabotaggio nello Stato membro A nel corso dei quattro giorni dalla conclusione del suo trasporto di cabotaggio nello Stato membro A. Dopo il trasporto di cabotaggio nello Stato membro B, può transitare attraverso entrambi gli Stati membri A e B e può effettuare nuovi trasporti internazionali verso tali Stati membri. Tuttavia, in quest'ultimo caso, non sarà consentito effettuare nuovi trasporti di cabotaggio nello Stato membro A o B fino a quattro giorni dopo lo scarico dell'ultimo trasporto di cabotaggio effettuato in tale Stato membro A o B.
Il periodo di incompatibilità inizia a decorrere dalla fine del trasporto di cabotaggio che precede l'uscita dallo Stato membro interessato. Quando vi sono più punti di scarico nell'ambito di un unico trasporto di cabotaggio, l'ultimo scarico dovrebbe essere quello preso in considerazione. Anche in questo caso dovrebbero essere presi in considerazione i giorni di calendario e non solo un periodo di 24 ore. Pertanto, il conteggio del periodo di incompatibilità di 4 giorni inizia dalle ore 00:00 del giorno successivo all'esecuzione dell'ultimo trasporto di cabotaggio nello Stato membro interessato - o dell'ultimo scarico se vi sono più punti di scarico - e termina alle ore 23:59 del quarto giorno successivo.
In pratica, ciò significa che se l'ultimo trasporto di cabotaggio è effettuato in un momento qualsiasi di un determinato lunedì, il periodo di incompatibilità termina alla fine del venerdì successivo e i trasporti di cabotaggio possono riprendere sabato dalle ore 00:00.
La tabella riportata di seguito mostra l'applicazione pratica della norma in tutti i giorni della settimana, eventualmente con giorni festivi, tenendo conto delle norme relative ai giorni festivi e ai fine settimana illustrate di seguito nella domanda 11.
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | x | x | x | x | C | ||||||
C | x | x | x | x | x | x | C | ||||
C | x | x | x | x | x | C | |||||
C | (gf) | x | x | x | x | C | |||||
C | x | x | x | x | C | ||||||
C | (gf) | x | x | x | x | C | |||||
C | x | x | x | x | C | ||||||
C | x | x | (gf) | x | x | C | |||||
C | x | x | x | x | C | ||||||
C | x | x | x | x | C |
C: trasporto di cabotaggio - (gf): giorno festivo
Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafo 2 bis
Secondo le norme dell'UE sul calcolo dei periodi di tempo, delle date e dei termini(1), se l'ultimo giorno di un periodo espresso in giorni è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il termine finisce allo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. Inoltre, ogni periodo di due o più giorni deve comprendere almeno due giorni lavorativi.
Di conseguenza, se dopo aver effettuato un trasporto internazionale verso uno Stato membro un trasportatore entra in un altro Stato membro il giovedì, il periodo di tre giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1072/2009 inizia alle ore 00:00 di venerdì e termina alle 23:59 di domenica. Tuttavia, poiché l'ultimo giorno di tale periodo è una domenica, si considera che il periodo termina alle ore 23:59 del giorno lavorativo successivo, ossia il lunedì.
Inoltre, se il venerdì successivo all'ingresso del trasportatore in un altro Stato membro è un giorno festivo in tale Stato membro, il termine è ulteriormente esteso a mezzanotte di martedì, dato che qualsiasi periodo di due o più giorni deve comprendere almeno due giorni lavorativi e i giorni festivi, il sabato e la domenica non sono considerati giorni lavorativi.
Infine, se, dopo aver effettuato un trasporto internazionale a destinazione di uno Stato membro, un trasportatore entra in un altro Stato membro il martedì, ma il venerdì è un giorno festivo in tale Stato membro, lo stesso periodo di tre giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, termina alle ore 23:59 del giorno lavorativo successivo, che sarà il lunedì.
Le stesse regole si applicano al periodo di 7 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma (cfr. le domande 8 e 9) e al periodo di incompatibilità di 4 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 bis (cfr. la domanda 10).
Tuttavia, la norma secondo cui, se l'ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il termine finisce allo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo, non si applica ai periodi calcolati retroattivamente, come il periodo di quattro giorni precedenti il trasporto internazionale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, durante il quale il trasportatore deve fornire prove chiare di tutte le operazioni effettuate (cfr. la domanda 16). Tale periodo rientra nell'esenzione per i periodi calcolati retroattivamente a partire da una determinata data o evento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.
(1)Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma
Entro il periodo di 7 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, possono essere effettuati fino a un massimo di 3 trasporti di cabotaggio. Un trasportatore può decidere di effettuare uno, due o tutti e tre i trasporti di cabotaggio in Stati membri diversi da quello del trasporto internazionale in entrata. I trasportatori possono quindi effettuare il cabotaggio in un solo Stato membro o in uno o più Stati membri, ma solo un cabotaggio in ciascuno Stato membro che non è lo Stato membro del trasporto internazionale in entrata (cfr. di seguito la risposta alla domanda 13).
Ad esempio, se il trasportatore ha effettuato un trasporto internazionale in Francia, può effettuare un trasporto di cabotaggio in Francia, poi recarsi in Germania per effettuare un ulteriore trasporto di cabotaggio e poi recarsi in Belgio per effettuare un ultimo trasporto di cabotaggio. Può inoltre tornare in Francia a vuoto per effettuarvi un secondo trasporto di cabotaggio, ma solo a condizione che sia stato rispettato il periodo di incompatibilità di 4 giorni.
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma
Non è consentito più di un trasporto di cabotaggio in un determinato Stato membro che non è lo Stato membro del trasporto internazionale in entrata.
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma
Ogni trasporto di cabotaggio effettuato in uno Stato membro diverso da quello del trasporto internazionale in entrata deve essere effettuato entro 3 giorni dall'ingresso a vuoto del trasportatore in tale Stato membro ed entro il periodo di 7 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma.
Per quanto riguarda il calcolo del periodo di 3 giorni, si applicano le stesse spiegazioni fornite nella sezione III per il periodo di 7 giorni.
La tabella riportata di seguito mostra l'applicazione pratica della norma in tutti i giorni della settimana, eventualmente con i giorni festivi, tenendo conto delle norme relative ai giorni festivi e ai fine settimana illustrate nella domanda 11.
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | x | x | C | ||||||
E | x | x | C | ||||||
E | x | x | (gf) | x | x | C | |||
E | (gf) | x | C | ||||||
E | x | x | x | x | C | ||||
E | (gf) | x | x | x | C | ||||
E | x | x | x | C | |||||
E | (gf) | x | x | x | C | ||||
E | x | x | x | C | |||||
E | x | x | C | ||||||
E | x | x | C |
E: entrata nello Stato membro - C: ultimo giorno di possibile trasporto di cabotaggio - (gf): giorno festivo
Articolo 8, paragrafo 4
I trasportatori sono tenuti a conservare la documentazione relativa a tutti i trasporti effettuati nell'ambito dei loro trasporti di cabotaggio. Tali informazioni devono comprendere tutti gli elementi elencati all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma. Tali informazioni sono contenute nella lettera di vettura o nella polizza di carico, di norma nel formato CMR. Non è richiesto alcun documento aggiuntivo per dimostrare che le norme in materia di cabotaggio sono state rispettate.
Questa disposizione, tuttavia, non significa che le autorità di controllo non possano utilizzare altre prove richieste dalla legislazione in materia di trasporti su strada, ad esempio i dati del tachigrafo, per stabilire se un trasporto di cabotaggio sia effettuato conformemente alle norme.
Gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, devono essere presentati o trasmessi, su richiesta ed entro la durata del controllo su strada, agli agenti preposti al controllo dello Stato membro ospitante. I documenti possono essere presentati o trasmessi per via elettronica, ad esempio utilizzando una lettera di vettura elettronica (e-CMR). Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove necessarie.
Articolo 8, paragrafo 3
I trasportatori sono tenuti a fornire prove chiare di tutte le operazioni effettuate nei quattro giorni precedenti il trasporto internazionale verso lo Stato membro ospitante nel caso in cui il veicolo si sia trovato nel territorio di tale Stato membro ospitante entro tale termine di quattro giorni.
Questo requisito si applica solo quando il trasportatore effettua un trasporto di cabotaggio nello Stato membro ospitante. La norma si applica pertanto solo quando il veicolo effettua trasporti nazionali di merci su strada nello Stato membro ospitante ed è stato nello stesso Stato membro ospitante nei quattro giorni precedenti il trasporto internazionale in entrata.
In questi casi, i trasportatori dovrebbero produrre prove comprendenti tutti gli elementi elencati all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma. Il valore delle prove prodotte è valutato dalle autorità nazionali interessate. Va osservato che la registrazione dell'attraversamento delle frontiere da parte del tachigrafo intelligente, versione 2, può essere utilizzata per stabilire la presenza dell'autocarro in un determinato Stato membro.
I quattro giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, sono giorni di calendario. Pertanto, se il veicolo ha lasciato lo Stato membro ospitante, ad esempio, il 6 giugno ed è rientrato nello stesso Stato membro ospitante il 10 giugno, il trasportatore rientra nuovamente nello stesso Stato membro ospitante entro 4 giorni e, quando effettua un trasporto di cabotaggio nello Stato membro ospitante, deve fornire prove chiare di tutte le operazioni effettuate durante tale periodo di quattro giorni.
Articolo 10, paragrafo 7
Se è necessario evitare l'abuso - attraverso la fornitura di tragitti stradali iniziali o finali illimitati e continui all'interno di uno Stato membro - dell'articolo 4 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio relativa al trasporto combinato, gli Stati membri hanno la possibilità, previa notifica alla Commissione, di applicare le norme sul cabotaggio ai tragitti stradali di un'operazione di trasporto combinato quale definita nella direttiva 92/106/CEE, a condizione che tali tragitti stradali non attraversino una frontiera. Nell'adottare tali misure, gli Stati membri possono applicare un periodo più lungo dei 7 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009 e un periodo di incompatibilità più breve rispetto ai 4 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 bis, del medesimo regolamento.