CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: la presente guida è stata preparata dai servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.
L'obbligo di inserire manualmente nel tachigrafo il simbolo del paese in cui il conducente entra dopo aver attraversato una frontiera di uno Stato membro si applica dal 20 agosto 2020 per i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo analogico a norma dell'articolo 34, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) n. 165/2014 e dal 2 febbraio 2022 per i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo digitale, compresa la prima versione del tachigrafo intelligente(1), a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, secondo comma, di tale regolamento.
L'obiettivo principale di tali disposizioni è facilitare l'applicazione delle disposizioni relative ai trasporti di cabotaggio(2) e al distacco dei conducenti(3), sebbene si applichi a tutti i veicoli contemplati dal regolamento (UE) n. 165/2014, indipendentemente dal tipo di operazione effettuata.
Questo requisito è una misura transitoria prima che una nuova versione del tachigrafo intelligente(4) possa registrare automaticamente gli attraversamenti di frontiera. Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 21 agosto 2023 devono essere dotati di un tachigrafo di questo tipo(5). I veicoli attualmente dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente dovranno essere dotati di questo nuovo tachigrafo entro il 31 dicembre 2024(6), mentre i veicoli attualmente dotati di tachigrafo intelligente avranno tempo fino al 18 agosto 2025 per l'adeguamento a posteriori(7). Infine, tutti i veicoli commerciali leggeri la cui massa massima ammissibile è compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate e che effettuano trasporti internazionali o attività di cabotaggio dovranno essere dotati di questo tachigrafo a decorrere dal 1º luglio 2026, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 561/2006(8).
(1) Tachigrafi intelligenti conformi all'allegato IC al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione fino al 20 agosto 2023.
(2)Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada.
(3)Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
(4) Tachigrafo intelligente conforme all'allegato IC al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione del 16 luglio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.
(5) Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (UE) n. 165/2014, in combinato disposto con l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione.
(6) Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 165/2014.
(7) Articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 165/2014.
(8)Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
Il regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce che la registrazione manuale del simbolo del paese deve essere effettuata "all'inizio della prima fermata del conducente in tale Stato membro", che deve essere effettuata "nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa".
La sicurezza stradale è uno dei principali obiettivi del regolamento (CE) n. 561/2006 sui periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo e il tachigrafo è il principale strumento per verificare il rispetto di tali disposizioni. In tale contesto, il rispetto dell'obbligo di inserimento manuale degli attraversamenti delle frontiere non deve in alcun caso compromettere gli obblighi e i requisiti in materia di sicurezza stradale stabiliti dalla legislazione dell'UE e nazionale. Pertanto, la valutazione di ciò che costituisce il "punto di sosta più vicino possibile" deve tenere pienamente conto delle norme e dei vincoli in materia di sicurezza stradale nel momento in cui il conducente decide dove fermarsi a tal fine. In particolare, si dovrebbe tenere conto dell'eventuale mancanza di posti di parcheggio disponibili nelle zone di frontiera, al fine di evitare il rischio di creare congestioni pericolose in tali zone.
Esempio 1: la corsia di emergenza di una strada non dovrebbe essere considerata un "possibile punto di sosta" al solo scopo di conformarsi a questa disposizione, in quanto molto probabilmente violerebbe i requisiti in materia di sicurezza stradale, come le norme nazionali sulla circolazione stradale.
Esempio 2: dopo aver attraversato una frontiera, il conducente nota che la corsia di decelerazione della prima area di parcheggio è bloccata e/o che il parcheggio è già pieno. In questa situazione, il conducente ha due opzioni: far aumentare la congestione della corsia di decelerazione o proseguire. Se la prima opzione mette a repentaglio la sicurezza stradale (in particolare per i veicoli che lo seguono), tale area di parcheggio congestionata non dovrebbe essere considerata un "possibile punto di sosta" ai sensi del regolamento (UE) n. 165/2014. Il conducente dovrebbe scegliere la seconda opzione e proseguire fino al successivo punto di sosta disponibile. Di conseguenza, la stessa area di parcheggio può essere "il punto di sosta più vicino possibile" per un conducente, ma non per un altro che passa in un altro momento o a un'altra data.
Conclusioni:
Le autorità di contrasto, che in ultima analisi applicheranno tale disposizione sul terreno, sono tenute ad applicare l'articolo 34, paragrafo 6, lettera f), e l'articolo 34, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, tenendo conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza stradale e della flessibilità che comporta il concetto di "punto di sosta più vicino possibile". Pertanto, nel verificare il rispetto dell'obbligo di registrare gli attraversamenti di frontiera sul tachigrafo, esse devono tenere conto di tutte le circostanze del traffico e dei vincoli in materia di sicurezza stradale.
Analogamente, le imprese di trasporto sono tenute a istruire adeguatamente i propri conducenti sul modo in cui possono conformarsi alle norme sui periodi di guida e di riposo, come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006(1) e dalla direttiva (UE) 2020/1057.
(1) Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.